Con ordinanza del 26.10.2020 RG 3373/2020 Il Tribunale Reggio Calabria ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da due docenti patrocinate dall’AVV MESIANO le quali erano state escluse dalla graduatoria Provinciale di Sostegno per le Supplenze della Provincia di Reggio Calabria, seconda fascia scuola secondaria di secondo grado perché ciascuna al momento della presentazione della domanda “ha  erroneamente dichiarato di avere precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto per la specifica classe di concorso”.

Il Tribunale ha disposto che non qualunque dichiarazione non veritiera può comportare l’esclusione dalla procedura ma occorre la valutazione ponderata della effettiva ricaduta su quanto è oggetto della procedura tale che possa costituire una insanabile , carenza di un titolo o una condotta grave .

La dichiarazione di avere precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto per la specifica classe di concorso non ha potuto alterare l’assetto della domanda, non ha assunto un ruolo decisivo né è indice di fraudolento atteggiamento delle parti ricorrenti.

Per di più, le docenti, nelle previste sedi di reclamo, hanno agito prontamente in diffida segnalando la erronea indicazione ma nel contempo la sussistenza dei requisiti e titoli richiesta dalla procedura in esame .

A seguito di tale sollecito la stessa P.A. doveva agire in sede di autotutela a verificare i titoli e l’errore e semmai motivare sulla essenzialità e insanabilità del vizio della domanda amministrativa

L’amministrazione né in sede amministrativa né in sede giudiziale ha inteso curare di assolvere a tale obbligo.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, è stato ordinato al MIUR l’inserimento delle ricorrenti nella Graduatoria Provinciale di Sostegno per le Supplenze della Provincia di Reggio Calabria per il biennio 2020/2022 in seconda fascia scuola secondaria di secondo grado per quanto richiesto nelle domande di partecipazione alla procedura e per i titoli posseduti .

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