Con Ordinanza cautelare ante causa del 27.08.2020 il Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro si pronunciava positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza dell’Avv. Paola Mesiano del foro di Reggio Calabria– da una insegnante referente unica di genitore con disabilità grave, riconoscendole il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale così disapplicando le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità, ossia art. 13 punto IV ed art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie.
L’Amministrazione impugnava il provvedimento non condividendo l’assunto del Tribunale e sosteneva che l’assegnazione provvisoria annuale è un’ istituto attinente alla mobilità del personale, finalizzato anche all’assistenza del familiare diversamente abile, l’astratta previsione della precedenza ai soli fini della stessa e non anche del trasferimento a titolo definitivo costituirebbe elemento idoneo a soddisfare le esigenze di cui all’art 33 comma 5 della legge 104/92. La docente aveva potuto scegliere una sede di lavoro vicino alla dimora del genitore assistito, dunque, il suo diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ex art 33 comma 5 L.n. 104/92 è stato garantito mediante l’attribuzione di una sede a titolo di assegnazione provvisoria.
Il Tribunale con decisione del 12.10.2020 ( leggi qui ) rigettava il reclamo e affermava il principio di diritto secondo cui “ Non si può quindi dire che il diritto di scelta del soggetto a ciò titolato dall’art.33 co.5 L.104/1992 sia sufficientemente tutelato dalla possibilità di godere della relativa precedenza solo per una delle due procedure, lasciando immotivatamente esclusa l’altra: a meno di postulare un’automaticità – non sussistente alla luce del dato normativo vigente – per cui all’insegnante in possesso di tutti i requisiti ex art.33 co.5 L.104/1992 cui venga negato il trasferimento venga automaticamente riconosciuta l’assegnazione provvisoria salvo esigenze organizzative da rappresentarsi caso per caso (non essendo tale diritto di scelta, come noto, un diritto assoluto).