Con Ordinanza cautelare collegiale del 12.10.2020  il Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro si pronunciava positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza dell’Avv. Paola Mesiano del foro di Reggio Calabria– da una insegnante referente unica di genitore con disabilità grave, riconoscendole il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale così disapplicando le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità, ossia art. 13 punto IV ed art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie.

L’Amministrazione costituita eccepiva che  l’assegnazione provvisoria annuale è un’ istituto attinente alla mobilità del personale, finalizzato anche all’assistenza del familiare diversamente abile, l’astratta previsione della precedenza ai soli fini della stessa e non anche del trasferimento a titolo definitivo costituirebbe elemento idoneo a soddisfare le esigenze di cui all’art 33 comma 5 della legge 104/92. La docente aveva potuto scegliere una sede di lavoro vicino alla dimora del genitore assistito, dunque,  il suo diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ex art 33 comma 5 L.n. 104/92 è stato garantito mediante l’attribuzione di una sede a titolo di assegnazione provvisoria.

Il Tribunale non condividendo l’assunto dell’Amministrazione  affermava il principio di diritto secondo cui 

“L’istituto della assegnazione provvisoria è, per come strutturata ,solo una temporanea assegnazione (annuale) della sede senza alcuna automatica garanzia di rinnovo . L’assunto del Ministero oblitera completamente un dato di fatto strutturale incontestabile come la differenza e la reciproca autonomia tra trasferimenti ed assegnazioni provvisorie nel Comparto Scuola: non a caso, oggetto di domande, termini, procedure e graduatorie diverse.

Non si può quindi dire che il diritto di scelta del soggetto a ciò titolato dall’art.33 co.5 L.104/1992 sia sufficientemente tutelato dalla possibilità di godere della relativa precedenza solo per una delle due procedure, lasciando immotivatamente esclusa l’altra: a meno di postulare un’automaticità – inesistente alla luce del dato normativo vigente – per cui all’insegnante in possesso di tutti i requisiti ex art.33 co.5 L.104/1992 cui venga negato il trasferimento venga automaticamente riconosciuta l’assegnazione provvisoria salvo esigenze organizzative da rappresentarsi caso per caso (non essendo tale diritto di scelta, come noto, un diritto assoluto).

La lettera della norma in esame non introduce alcuna limitazione temporale a tale facoltà di scelta, come sarebbe invece accaduto nel diverso caso dell’utilizzo di avverbi come “temporaneamente” o di locuzioni come “in via provvisoria”. In ogni caso non si ravvisa alcuna ragione organizzativa per escludere , a priori , nella mobilità interprovinciale , una tutela nella forma di un diritto alla precedenza anche al dipendente figlio di genitore disabile al quale può prestare assistenza.

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