Con sentenza del 20.10.2023 il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro in persona del Dott. De Leo, ha accolto il ricorso proposto da personale ATA e docenti condannando il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici dell’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato e conseguentemente con collocazione degli stessi nella posizione stipendiale maturata.
Il Ministero applica una vecchia norma, l’art. 485 DLgs n. 297/1994 secondo la quale solo i 4 anni di preruolo vengono interamente riconosciuti, mentre gli altri solo per i 2/3. Il Tribunale di Reggio Calabria ha censurato tale disposizione ritenendola in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che vieta ogni discriminazione tra dipendenti con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE sent. 20.09.2018 causa C-466/2017) ha evidenziato che “la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell’ inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza europea si è pronunciata altresì la Suprema Corte (così Cass. n. 31149/2019; nello stesso senso Cass. n. 3474/2020) secondo cui “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, ne’ applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”.
La ratio della decisione del Tribunale di Reggio Calabria va individuata nel tentativo di scongiurare il rischio di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato le quali si anniderebbero nell’ipotesi in cui, in sede di ricostruzione della carriera, si utilizzasse il criterio dell’abbattimento così favorendo il lavoratore a termine che, potendo giovarsi del criterio di cui all’art. 489 D.Lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un’anzianità pari a quella dell’assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest’ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Il Giudice del lavoro ribadisce che la verifica sulla condotta discriminatoria non va condotta in astratto bensì sulla scorta della specificità del caso concreto con la conseguenza che possa considerarsi discriminato dall’applicazione dell’art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, soltanto il docente la cui anzianità, calcolata ai sensi della norma speciale, sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato il docente comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato.