All’esito di un giudizio instaurato da un lavoratore nei confronti di una Società il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2333/2024 ha affermato il principio di diritto secondo cui il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro senza che l’essenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.

La trattenuta in busta paga per violazioni stradali e disciplinari è legittima se preceduta dalla comunicazione al lavoratore e dai provvedimenti disciplinari.

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